Il fascino degli Statuti comunali di Ferentillo e la severità del codice penale: dall’amputazione della mano per chi tagliava la vite alla forca per l’omicidio

FERENTILLO – Gli statuti comunali di questo paese della Valnerina riservano sorprese a non finire. Gli studi  evidenziano un apparato amministrativo ragguardevole. Questi compilati nel 1563 sono titolati: Statutum Status Ferentilli Serenissimi ducis Massa Cybo.
Statuto di Ferentillo: atti legislativi del 1563
Il comune era retto da un commissario nominato al vertice dal Principe Alberico Cybo Malaspina. Il comune oltre ad avere l’alta sovranità della sede apostolica che di solito lasciava la propria autonomia statutaria e il privilegio del mero e mixto imperio, cioè  la giurisdizione civile e criminale, aveva una sovranità vicina e diretta da parte della signoria che ne limitava in tutto con la sua approvazione o meno di ogni riforma, la libera decisione consiliare.
Mappe di confine
Il codice degli Statuti (come ci illustra A. Fabbi) porta tutti i titoli del Signore: AD HONORE ET ESALTATIONE ET GRANDEZZA DELL ECCELLENTISSIMO ET ILLUSTRISSIMO SIGNOR ALBERICO CYBO MALASPINA MARCHESE DI MASSA SIGNORE DI CARRARA CONTE DI FETENTILLO ET DELLA TERRA DI MONTELEONE PERPETUO GOVERNATORE.
Lo statuto è di 117 carte inserito in un codice miscellaneo. Il testo è scritto in latino curiale, in caratteri umanistici corsivi. La stesura in media e di 25 righe. La compilazione fu eseguita dal notaio Giovanni Giudici come e’ documentato dalla firma apposta al termine del primo libro. Il seguito è stato stilato dal notaio Astolfo  Misticoni.
Il registro delle assemblee
Gli statuti sono divisi in cinque  libri: I De Regimine che comprende 14 rubriche;  II De Civilibus Causis con 26 rubruche;  III De Maleficis (de criminalbus Causis) rubriche 46; IV De Exraordinariis con 37 rubriche; V De Damnis Datis con 32 rubriche. Ecco la formula di approvazione: Subscripto Illustrissimi et Excellentissimi Domini Principis, Confirmamus ac pro lege perpetua supradicta Statuta secundum annotazione correctiones et addictiones per Ioannem Iudicibus de Massa Auditorem nostrum de consensu et voluntate nostra fatta observari mandamus. Datum  Ferentilli die vigesima seconda aprilis 1563. Alberico Cybo Princpes.
Statutum status Ferentilli serenissimi ducis Massa Cybo 1563
Dopo la relazione del baiuolo Marziale Camara di Terria, viene la firma del cancelliere in data 5 maggio 1563: et ego Astulphus Mosticonius cancellarius et notarius rogatus. Fabbi ci mostra anche un interessante intervento di ricerca di giurisprudenza: “La disciplina penale degli statuti albericiani di Ferentillo” (che si riscontrano anche negli atti per il convegno di studi svoltosi il 30 e 31 maggio 2008, sul feudo di Ferentillo al tempo di Alberico I Cybo Malaspina ad opera dello scomparso storico toscano  Duino Ceschi).

Si evince dagli atti dell’archivio storico del comune, un codice penale assai severo. Il codice è diviso in svariate rubriche, fu eseguito dallo stesso principe Alberico. Ma entriamo nel vivo.

 

Atti criminalibus causis

L’ OMICIDIO: pena di morte e confisca dei beni compresi ai sicari e ai collaboratori. Se il malfattore era contumace veniva bandito in perpetuo dallo stato e a chiunque era data la facoltà di ucciderlo. Il ricettatore era punito con duecento libre di multa. Coloro che nelle risse venivano trovati con il fucile in mano erano condannati al taglio della mano destra e all’ esilio, le contumacie a mille e cinquecento libre di multa e alla possibilità di essere ucciso impunemente da chiunque.

IL LADRO di denaro era condannato per la prima volta alla multa di tre volte il valore del sottratto, ” la merlina” al collo per due ore, ma le donne ladre erano escluse da questo disonore. Per un terzo furto c’ era la condanna o alla forca o a dieci anni di trireme pontificie ad arbitrio del Principe. Per la rapina a mano armata la multa era  quattro volte il valore e se c’erano state le ferite, il reo era condannato alla “poena ultimi supplizii”. FORNICAZIONE con violenza era punita con cento libre di multa più la dote di trecento libre o la condanna a dieci anni di trireme. Con il matrimonio la pena cessava, ma lo sposo doveva dotare la sposa senza pretese dai familiari.
LA SODOMIA era punita con trecento libre e da un anno a due di esilio, per la terza volta, il reo, considerato consuetudinario ” igni comburatur”.
LA PROMESSA DI MATRIMONIO era considerata tale se fatta legalmente davanti al parroco con la donazione dell’anello. L’ infedele, che non voleva più contrarre il matrimonio, era condannato al pagamento della dote di cui metà andava alla sposa, l’altra alla chiesa.
IL DANNO arrecato ad un colono per il taglio di una vite, di un ulivo o albero da frutto, era punito con un rimborso del danno triplicato o con l’amputazione della mano destra.
LA FALSITA’ di un atto o istrumento comportava per la prima volta una multa di centocinquanta libre, per la terza volta era previsto il taglio della mano destra.
LE GRIDA viva la parte Guelfa, viva la parte Ghibellina, viva la parte Ursina, viva la parte Colonnese, erano punite con cinquecento libre di multa, mille se erano gridate in Arenga o nei pressi dell’Abbazia di San Pietro.
LE OFFESE: la rubrica riporta alcune parole ingiuriose quali falsatore, omicida, traditore, ladro, mentitore, fornicatori  cornuto, puttana.
LE PENE DEI MALEFIZI erano da quadruplicare se avvenute all’ interno della chiesa di San Pietro, duplicate nel territorio abbaziale dal colle di San Benedetto al monastero. Quadruplicare per malefizi commessi durante la festivita’ della Domenica di mezza quaresima, dell’Ascensione, di San Pietro, o alla presenza del Commissario; duplicate durante le altre feste, in luoghi pubblici, nel palazzo comunale, nelle taverne, in presenza degli ufficiali se il delitto era commesso di notte.
LA TORTURA era applicata per reprimere l aumento dei delitti, era ammessa per omicidi e risse  sempre a discrezione del Principe. La pena era diminuita per la meta’ se si conveniva alla pace e di un quarto per il reo confesso o per il pagamento della multa a dieci giorni dalla sentenza. In alcuni casi vigeva il gratuito patrocinio, cioè un processo sommario, senza spesa per la difesa degli orfani, pupilli, vedove, miserabili persone le chiese. Era auspicato

L’ ARBITRATO ovvero la ricerca di pace e la tregua legale. Gli UOMINI diventavano maggiorenni a 25 anni, ma da 20 in su potevano fare contratti senza il consenso dei genitori. La DONNA invece era considerata sempre minorenne e necessitava per la validità  dei contratti il consenso dei genitori, dei fratelli, del marito, eccetto il testamento. Nel 1579 in una Arenga si litigano alcune pene ritenute eccessive. Abbiamo i nome dei presenti: i tre priori Giovanni Francesco Pizzuti di Matterella, Modestino Fiorelli di Castel Rivoso (Sacrato), Vittorio Salvitti di Sambucheto (Borcino). I nomi degli statutari sono: Giovanni Ferentilli,  Girolamo Liverotti di Matterella, Bartolomeo di Messere Alessandro di San Mamiliano, Marziale di Francesco di Gabbio, Zeffiro Raspini e Menicangelo Romanelli di Precetto, Giovanni Francesco di Bernardino di Castel Rivoso  Gentile Pascucci, Giovan Maria di Lorenzo di Umbriano, Leopoldo Morichetti di Colleponte, Carlo di Francesco da Sambucheto, Rosato di Lucido di Terria. Commissario del Principe Messere Pietro Cavallo da Pontremoli e notaio Filippo Massarini di San Mamiliano.

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