#IORESTOACASA  #CORONAVIRUS: chiarimenti e riferimenti del Comune di Perugia

PERUGIA – Repetita iuvant, dicevano i latini e così ci pare opportuno pubblicare per integralmente la nota diramata dal capoluogo di regione, alla luce del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato nella serata di lunedì 9 marzo, riguardo le misure urgenti di contenimento del contagio già previste all’art. 1 del DPCM dell’8 marzo estese, da martedì 10 marzo, a tutto il territorio nazionale ed efficaci fino al 3 aprile prossimo. Anche perché vale per tutti gli altri comuni. Inoltre indichiamo un numero telefonico al quale ci si può rivolgere per eventuali chiarimenti: Protezione Civile di Perugia ai numeri 075 5773116 e 075 5773117.
E veniamo al testo, nel quale si rammenta che:
– è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
– sono vietati gli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita, nonché all’interno dei territori salvo che per comprovate esigenze di lavoro, motivi di salute o situazioni di necessità da attestare mediante autodicharazione;
– sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;
– lo sport e le attività motorie all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.
Si informa, inoltre, che a seguito della riunione del Coc della Protezione Civile tutti i mercati rionali della città sono sospesi con effetto immediato.
Le attività commerciali –come già disposto dal DPCM dell’8 marzo- sono consentite a condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro, pena la sospensione dell’attività.
Si ricorda, inoltre che le attività di ristorazione e bar sono consentite dalle 6 alle 18, con obbligo a carico del gestore di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.
Si ricorda che il mancato rispetto degli obblighi previsti dai suddetti decreti è punito con l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro, ai sensi dell’art. 650 del codice penale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

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