Ordinanza Tesei: ecco le regole per i centri commerciali

PERUGIA – Piuttosto articolata l’ordinanza Tesei che riguarda i centri commerciali dell’Umbria. 

Tutte le attività che sono localizzate all’interno dei “centri  commerciali” devono rispettare le linee guida e misure specifiche per  la propria categoria in tema di sicurezza sanitaria.

 Nei parcheggi devono essere segnalati percorsi e varchi dedicati di ingresso e di uscita ai “centri commerciali” , con relativa segnaletica  orizzontale e verticale. 

I varchi di accesso ai “centri commerciali” devono essere  organizzati con l’utilizzo di personale in modo da garantire  una distribuzione ottimale dei flussi in entrata e in uscita, assicurando  sempre il distanziamento interpersonale di almeno due metri, anche con eventuale riduzione delle porte di accesso utilizzabili. 

In caso di code in ingresso, in prossimità dei varchi di accesso ai  “centri commerciali” devono essere organizzati percorsi obbligati con  segnaletica a pavimento, per garantire il distanziamento interpersonale  di almeno un metro. 

Tutti i centri commerciali devono regolare l’afflusso nelle aree  comuni (corridoi, bagni, piazzali interni, etc.), non superiore al rapporto  di 1 persona ogni 20 mq di superficie lorda di pavimento in modo da evitare assembramento e garantire sempre la distanza interpersonale  di almeno due metri all’interno del centro commerciale, anche attraverso sistemi di conteggio degli ingressi e delle uscite. In ogni  caso nei singoli esercizi commerciali per locali fino a quaranta metri di  superficie lorda di pavimento può accedere al massimo una persona  alla volta, oltre a un massimo di due operatori.

Per gli esercizi  commerciali con locali di dimensioni superiori a 40 mq. di superficie lorda di pavimento, l’accesso è regolamentato nel limite del rapporto di  una persona ogni 20 mq. di superficie lorda di pavimento oltre agli  operatori e garantendo sempre la distanza interpersonale di almeno  due metri. E’ fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico nonché  in tutti gli esercizi commerciali ubicati nei “centri commerciali” di  esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo  di persone ammesse nel locale medesimo sulla base delle presenti  disposizioni e dei protocolli e linee guida vigenti per le specifiche  attività.  

Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la  temperatura corporea è superiore a 37,5°C

I clienti all’ingresso dei “centri commerciali” devono essere sottoposti  alla misura della temperatura corporea consentendo l’ingresso solo a  coloro con temperatura inferiore ai 37,5°C. 

Deve essere data ampia disponibilità e accessibilità a sistemi e prodotti  per l’igienizzazione delle mani (preferibilmente dispenser a induzione  automatica). Devono essere disponibili sia per il personale,  sia per i clienti, in particolare all’ingresso e all’uscita dei “centri  commerciali” presso i bagni, all’ingresso dei singoli esercizi e attività. 

I clienti devono indossare le mascherine per tutto il tempo di permanenza dei “centri commerciali”, ad eccezione dei momenti di  fruizione dei servizi incompatibili con il loro utilizzo. 

E’ vietato ai clienti di consumare alimenti e bevande in forma itinerante nelle aree comuni dei “centri commerciali” al fuori degli spazi destinati alle attività di ristorazione o somministrazione per cui  dovranno essere rigorosamente applicate le previsioni di cui alle linee guida ristorazione del D.L. n.52/2021 ovvero delle norme di tempo in  tempo vigenti. 

Le  eventuali code che potranno formarsi all’esterno di ciascun punto vendita sono regolate attraverso apposita segnaletica a terra,  garantendo la distanza interpersonale. 

Tutti i lavoratori dei “centri commerciali” compreso il personale di  vigilanza e sicurezza, devono indossare mascherine FFP2 certificate ai  sensi della normativa vigente per tutto il tempo di svolgimento del  proprio lavoro, nonché guanti di protezione in base alla tipologia di  attività. 

L’ingresso di fornitori e corrieri è ammesso solo in fase di chiusura dei  “centri commerciali” o in orari prestabiliti e in ogni caso è garantito il  distanziamento interpersonale e controllato l’utilizzo dei dispositivi di  protezione. Le aree di scarico merci sono presidiate dal personale di vigilanza ove possibile, anche con l’ausilio di telecamere e sbarre  automatiche. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto rimangono a bordo dei veicoli durante le operazioni di carico e scarico. 

Laddove necessario, sono definiti dei percorsi interni, indicati con  segnaletica adesiva a pavimento, per limitare al massimo gli incroci di  persone e gestire con maggiore facilità il mantenimento della distanza  di sicurezza. Anche rampe e scale mobili sono dotate di segnaletica  indicante il distanziamento di due metri. 

Le persone conviventi (e in generale le persone che in base alle  disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento  interpersonale) possono stare a una distanza inferiore da quella  indicata per gli altri clienti; detto ultimo aspetto afferisce alla  responsabilità individuale. 

L’uso di eventuali panchine o sedute deve essere limitato con  segnaletica ben visibile ed eventuale interdizione totale o parziale  tramite appositi sistemi (ad esempio, nastri), in modo da garantire  sempre il distanziamento. 

L’accesso ai “centri commerciali” da parte delle persone esonerate  dall’obbligo di indossare mascherine ai sensi delle disposizioni vigenti  esclusivamente previa esibizione di certificato medico. 

Deve essere fissato un numero massimo di presenze contemporanee  all’interno dei bagni (comunicato con appositi pannelli informativi  all’esterno): il personale di sicurezza preposto controlla periodicamente  il rispetto del predetto limite. 

Deve essere assicurata una frequente igienizzazione dei bagni. Nei  bagni devono essere sempre disponibili prodotti per l’igienizzazione  delle mani Si suggerisce di dotare i bagni di asciugamani e copri water  monouso. 

Ove possibile, l’uso degli ascensori è riservato ai clienti con disabilità  motoria o con problemi di deambulazione (da comunicare con appositi pannelli informativi all’esterno) e l’afflusso è controllato periodicamente  dal personale di sicurezza preposto. 

Il personale di sicurezza preposto aiuta i clienti a rispettare le indicazioni e le norme di comportamento. 

Deve essere effettuata l’igienizzazione almeno due volte al giorno e  sanificazione quotidiana delle superfici sensibili e igienizzazione  continua di qualsiasi oggetto utilizzato dai clienti. 

I singoli negozi e attività sono responsabili della sanificazione e  igienizzazione dei propri spazi all’interno dei “centri commerciali”.

Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione  dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà  essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. 

In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di  aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se  tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo  dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il  ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantitala  pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i  livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va  aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti  con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate.  Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore  d’aria. In ogni caso compatibilmente con le specifiche tecniche i sistemi  meccanici di ricambio d’aria dovranno essere tarati al massimo livello. 

Deve essere data informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori,  come da normativa vigente. 

Deve essere fornita completa informazione sulle norme di  comportamento dei clienti e le misure di sicurezza adottate, mediante  esposizione di cartellonistica all’ingresso e presso ogni punto vendita  interno, nonché mediante la trasmissione regolare di messaggi audio e  video ove possibile all’interno dei “centri commerciali”

Obbligo di adozione di misure finalizzate al rispetto il distanziamento  interpersonale di due metri presso le casse e altri luoghi interni agli  esercizi commerciali ove si possono generare assembramenti, garantendo l’attivazione di un numero adeguato numero di aree/punti di  pagamento disponibili per la clientela.

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